| Home -> La qualità-> Certificazione UE |
Il nuovo regolamento EMAS
Va innanzitutto ricordato che il Regolamento 1836/93 era applicabile unicamente ai siti industriali, anche se, all'articolo 14, era prevista la possibilità per gli stati membri di applicare in via sperimentale lo schema EMAS a settori diversi da quello industriale.
Sono stati oggetto di sperimentazione, tra gli altri, i settori dei trasporti, del turismo, dei servizi municipalizzati, della scuola, del commercio, della forestazione. Sulla base dell’esperienza maturata con l’attuazione di EMAS nei settori sperimentali, è stata evidenziata la possibilità e l’opportunità di estendere il campo di applicazione del 1836/93
L'estensione di EMAS a tutte le attività economiche ha, comporta una difficoltà nell’identificare univocamente l'entità da registrare che, non più riferibile al sito ma all'organizzazione può risultare di difficile definizione. Sarà necessario rimandare ad una apposita linea guida della Commissione una serie di indicazioni per le imprese, per i verificatori e per gli organismi competenti affinché possano correttamente individuare ogni singolo caso applicabile.
Un attenzione particolare va comunque data al tema dell’applicazione di EMAS e dei principi che lo caratterizzano, ad un’area territoriale vasta sia per quanto riguarda le attività produttive (aree industriali e distretti produttivi) che per quanto riguarda il territorio di enti locali più o meno vasti (comuni, province,…), in cui l’istituzione locale si impegna anche con i soggetti interessati presenti sul territorio ad utilizzare gli strumenti della certificazione ambientale per la razionalizzazione e l’organizzazione delle principali attività presenti sul territorio.
La certificazione applicata ad un distretto o ad un polo produttivo
Per rispondere alle caratteristiche della struttura produttiva italiana il Comitato Ecolabel - Ecoaudit italiano si è fatto promotore di una sperimentazione per l’applicazione delle procedure EMAS ad aree industriali dove insistono più siti, o ad interi distretti produttivi dove l’attività comune fatta con la collaborazione delle varie aziende, delle associazioni di categoria, delle associazioni sindacali e delle autorità locali, può portare ad uno sviluppo di tutte le azioni preliminari alla registrazione EMAS, ed in seguito, alla registrazione vera e propria di una o più aziende o addirittura di tutto il distretto produttivo. Le azioni comuni, preliminari alla registrazione EMAS (analisi ambientale iniziale, analisi degli aspetti ambientali significativi e dei fattori di rischio ambientale, la predisposizione di strumenti per la realizzazione degli audit ambientali, ecc…), hanno, oltre alla funzione di preparazione ad una eventuale certificazione, la funzione di fornire a tutte le aziende presenti nell’area in esame gli strumenti conoscitivi e le indicazioni generali per comprendere e superare i problemi generali dell’area e delle singole aziende, sia in ordine ad una migliore e più razionale utilizzazione delle risorse naturali, sia in ordine all’esistenza di possibili problematiche relative al rispetto di alcune norme ambientali.
La certificazione di sistema applicata ad un’area territoriale
L’altro elemento significativo di quella che si può chiamare la sperimentazione italiana, è stata la sperimentazione dell’applicazione di EMAS ad aree territoriali vaste, dove, più in generale che nel caso dei distretti, ci si occupa di un intero territorio che può avere diverse vocazioni (industriali, turistiche, agricole ecc…). La sperimentazione di questo tipo di certificazione può portare ha gestire, in maniera collettiva, problematiche di vasto raggio relative alla gestione del territorio, alla qualità delle infrastrutture e dei servizi, al coordinamento e alla integrazione delle diverse politiche, e alla definizione degli orizzonti della pianificazione dell’area territoriale con attenzione alle sua tradizione e alla sua naturale vocazione.
Di particolare significato e rilevanza è poi la connessione di un’azione di questo tipo con il programma di applicazione di AGENDA 21 agli enti locali.
Il rapporto con ISO 14001.
Tale rapporto è stato causa di molto dibattito sulle possibili interazioni e conflittualità fra il Regolamento e lo standard ISO 14001, strumento che, pur se successivo alla data di approvazione di EMAS, veniva affermandosi rapidamente per la grande confidenza del mondo industriale nei confronti di strumenti analoghi di gestione quale quello introdotto dalle ISO 9000 nel campo della qualità. Già nel 1997 vi è stato un formale riconoscimento da parte della Commissione della validità dei contenuti della ISO 14001 come riferimento per il sistema di gestione ambientale. Ciò pur con l’evidenziazione delle principali differenze esistenti fra i due strumenti e con la sottolineatura per EMAS di un ruolo diverso, di eccellenza nella gestione dell'ambiente sia per i contenuti specifici, sia per l'aspetto comunicativo della dichiarazione ambientale.
Va infatti sottolineato come da un lato l’impegno di una struttura pubblica a “validare” ed accettare la “dichiarazione ambientale” e dall’altro proprio l’aspetto pubblico di tale dichiarazione, che impegna l’azienda al rispetto degli obiettivi che sono indicati nella dichiarazione, fanno di EMAS uno strumento largamente preferibile per il rapporto che crea tra aziende e collettività locali.
Comunque, l'integrazione di EMAS II con la norma ISO14001 rappresenta una occasione per ottenere un consenso più ampio da parte delle imprese che potranno utilizzare la certificazione ISO 14001 come tappa intermedia verso la registrazione EMAS oppure conseguire contemporaneamente le due "certificazioni" evitando duplicazioni in termini di documentazione e di verifiche esterne.










