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Il regolamento Ecolabel 1980/2000


Per essere incluso nello schema ecolabel un gruppo di prodotti deve:
I) rappresentare un significativo volume di vendita nel mercato interno (di cui una parte significativa rivolta al consumatore finale);
II) implicare significativi impatti ambientali su scala globale o regionale;
III) presentare significative potenzialità di miglioramento dell'ambiente attraverso le scelte dei consumatori, incentivando i produttori e i fornitori a cercare vantaggi competitivi attraverso l'offerta di prodotti etichettati. Un gruppo di prodotti può essere suddiviso in sottogruppi, con corrispondenti adattamenti dei criteri ecologici.

Vediamo in sintesi altri aspetti qualificanti introdotti nel 2000.

1)E' particolarmente significativo che tra le categorie previste come possibili richiedenti nel regolamento vi siano anche i distributori di merci.

2)Avere la possibilità di richiedere per proprio conto l’etichetta.

3)Le indicazioni riguardanti l’organizzazione e le procedure per l’assegnazione del marchio permettono un maggiore coordinamento con gli altri strumenti volontari quale l’EMAS.

4)Un migliore coordinamento con l’etichetta energetica e il sistema di agricoltura biologica

5)Una attenzione verso i marchi di qualità ecologica istituiti nei paesi membri e alla necessità di garantire il coordinamento tra tali sistemi e l’Ecolabel.
 
6)Una migliore definizione di gruppo di prodotti (è possibile anche dividere i gruppi in sottogruppi) che stabilisce i criteri che individuano il gruppo di prodotto in base ad una serie di criteri

7)Revisione del funzionamento del sistema attraverso la ridefinizione delle strutture che lo governano:l’istituzione del CUEME (Comitato dell’Unione Europea per il Marchio Ecologico)
Il CUEME lavora sulla base di un piano che prevede: la definizione degli obiettivi di miglioramento ambientale; la definizione delle priorità di sviluppo dei criteri; il coordinamento con i marchi nazionali; lo sviluppo di azioni comuni per la promozione di prodotti etichettati
8)Una revisione del sistema delle quote prevedendo sconti per le PMI;

9)La flessibilità del periodo di validità dei criteri, che non è più fisso ma è variabile per gruppo di prodotto. La revisione non viene più fatta a tempi prestabiliti ma in base ad una proposta di proroga, di revoca o di revisione
 
10)’introduzione di diverse semplificazioni in merito alle procedure per il rilascio del marchio, tra le quali la possibilità di accettare di accettare prove e verifiche eseguite da organismi accreditati EN45000 o di norme equivalenti.

L'etichetta ecologica europea (ecolabel) è stata istituita per la prima volta con il regolamento comunitario 880/92 e successivamente revisionata, sino ad arrivare alla stesura dell'attuale regolamento N. 1980/2000 del 17 luglio 2000, entrato in vigore il 24 settembre 2000.




 



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