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TESTO LEGGE N.488
IMPRENDITORIA IN GENERE
* L. del 19 dicembre 1992, n.488
"Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415 (2), recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64 (3), in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive (1/circ). "
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1992, n.299
CASSA PER IL MEZZOGIORNO
L. 19 dicembre 1992, n. 488 (1).
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415 (2), recante modifiche alla
legge 1° marzo 1986, n. 64 (3), in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel
Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive (1/circ).
1. 1. Il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 (2), concernente rifinanziamento della legge 1° marzo
1986, n. 64 (3), recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, è convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363.
2. 1. A decorrere dal 1° maggio 1993 il Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e
l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno sono soppressi.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 (2), l'Agenzia
per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri un
dettagliato rapporto contenente l'inventario di tutti gli interventi e progetti realizzati o avviati a
realizzazione o non ancora iniziati alla predetta data in conformità alla legge 1° marzo 1986, n. 64 (3),
e successive modificazioni, con particolare riguardo:
a) ai progetti speciali e al loro stato di attuazione;
b) alla realizzazione delle opere di completamento e al loro trasferimento agli enti competenti per
legge, con particolare riferimento al patrimonio progettuale degli schemi idrici;
c) all'incentivazione delle attività produttive, con l'indicazione dell'ammontare delle iniziative
agevolate e di quelle le cui domande sono tuttora in istruttoria o risultano approvate dagli istituti di
credito;
d) all'attività degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno;
e) all'utilizzo degli stanziamenti assegnati dalla citata legge 1° marzo 1986, n. 64 (3), e a quelli
residui, sia di competenza che di cassa.
3. 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 aprile 1993, sentite le competenti
commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che si pronunciano
nei termini previsti dai rispettivi regolamenti, uno o più decreti legislativi per disciplinare il trasferimento
delle competenze del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) affidamento al Ministro del bilancio e della programmazione economica del coordinamento, della
programmazione e della vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree
economicamente depresse del territorio nazionale;
b) affidamento ad un'amministrazione dello Stato degli adempimenti tecnici, amministrativi e di
controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree del
territorio nazionale individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE);
c) attribuzione ad una o più amministrazioni dello Stato dell'attività di programmazione e di
coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale. Le stesse
amministrazioni provvedono altresì al completamento delle infrastrutture in corso di realizzazione alla
data del 30 aprile 1993, e al loro trasferimento agli enti tenuti per legge alla manutenzione e gestione. I
relativi programmi sono sottoposti all'approvazione del CIPE sulla base dei finanziamenti ordinari
pluriennali di settore, previsti dalle leggi finanziarie;
d) conferimento delle partecipazioni finanziarie dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del
Mezzogiorno nell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), nell'Istituto
regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS), nel Credito industriale sardo (CIS) e
negli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986,
n. 64, al Ministero del tesoro, al fine di provvedere al loro riordino, ristrutturazione, privatizzazione o
liquidazione;
e) utilizzazione del personale già in servizio alla data del 14 agosto 1992 presso il Dipartimento per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e presso gli altri organismi dell'intervento straordinario,
prioritariamente per i compiti previsti dalla presente legge nonché dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
415 (2), come modificato dalla legge medesima, ed in particolare per le funzioni tecniche e di supporto
alle attività di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma;
f) emanazione di norme transitorie per garantire la successione delle amministrazioni individuate nei
rapporti giuridici e finanziari facenti capo ai cessati organismi dell'intervento straordinario e per
assicurare l'attuazione degli interventi in corso e di quelli previsti dalla presente legge nonché dal
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 (2), come modificato dalla legge medesima.
4. 1. Ferme restando le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1° marzo
1986, n. 64 (4), e l'applicazione fino al 31 dicembre 1993 delle norme di cui all'articolo 17, commi 1 e
10, della legge medesima, sono soppressi con decorrenza 1° maggio 1993 gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 16, 17 e 18 della citata legge 1° marzo 1986, n. 64 (4).
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 dicembre 1992, n. 299. Il titolo della legge è stato così sostituito
con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1992, n. 301.
(2) Riportato al n. CXXXVI.
(3) Riportata al n. CXIII.
(1/circ) Vedi Circ. 4 marzo 1996, n. 37807, emanata da: Ministero dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato; Circ. 5 marzo 1996, n. 37822, emanata da: Ministero dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato; Circ. 8 marzo 1996, n. 37835, emanata da: Ministero dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato; Circ. 11 aprile 1996, n. 38092, emanata da: Ministero dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato; Circ. 30 aprile 1996, n. 38175, emanata da: Ministero dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato; Circ. 6 maggio 1996, n. 38/83, emanata da: Ministero dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato; Circ. 10 maggio 1996, n. 38205, emanata da: Ministero dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato; Circ. 19 giugno 1996, n. 36157/96, emanata da: Ministero dell'Industria, del commercio
e dell'artigianato; Circ. 9 luglio 1996, n. 38547, emanata da: Ministero dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato; Circ. 1° agosto 1996, n. 38605, emanata da: Ministero dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato; Circ. 6 agosto 1996, n. 38627, emanata da: Ministero dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato; Circ. 31 ottobre 1996, n. 38939, emanata da: Ministero dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato; Circ. 4 dicembre 1996, n. 39048, emanata da: Ministero dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato; Circ. 23 aprile 1997, n. 380/3, emanata da: Ministero dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato; Circ. 8 maggio 1997, n. 247255, emanata da: Ministero dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato; Circ. 24 giugno 1997, n. 38263, emanata da: Ministero dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato; Circ. 21 ottobre 1997, n. 244311, emanata da: Ministero dell'Industria, del commercio
e dell'artigianato; Circ. 10 novembre 1997, n. 234346, emanata da: Ministero dell'Industria, del
commercio e dell'artigianato; Circ. 7 novembre 1997, n. 81, emanata da: Ministero del Tesoro; Circ.
23 dicembre 1997, n. 234416, emanata da: Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato;
Circ. 19 gennaio 1998, emanata da: Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato; Circ. 23
gennaio 1998, n. 900026, emanata da: Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato; Circ. 5
febbraio 1998, n. 900043, emanata da: Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato; Circ.
18 febbraio 1998, n. 900062, emanata da: Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato;
Circ. 11 febbraio 1998, n. 900052, emanata da: Ministero dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato; Circ. 23 febbraio 1998, n. 900070, emanata da: Ministero dell'Industria, del commercio
e dell'artigianato; Circ. 13 marzo 1996, n. 37856, emanata da: Ministero dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato; Circ. 21 marzo 1996, n. 37974, emanata da: Ministero dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato; Circ. 2 agosto 1996, n. 112421, emanata da: Ministero dei trasporti e della navigazione;
Circ. 5 agosto 1998, n. 1067861, emanata da: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Circ. 20 agosto 1998, n. 706286, emanata da: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Circ. 9 giugno 1998, n. 900245, emanata da: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Circ. 13 maggio 1998, n. 1065731, emanata da: Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato; Circ. 10 ottobre 1998, n. 900346, emanata da: Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato; Circ. 25 settembre 1998, n. 1068586, emanata da: Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato; Circ. 16 ottobre 1998, n. 900355, emanata da: Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato; Circ. 3 maggio 1996, n. 108/E, emanata da: Ministero delle finanze.
(2) Riportato al n. CXXXVI.
(3) Riportata al n. CXIII.
(2) Riportato al n. CXXXVI.
(3) Riportata al n. CXIII.
(3) Riportata al n. CXIII.
(2) Riportato al n. CXXXVI.
(2) Riportato al n. CXXXVI.
(4) Riportata al n. CXIII.
(4) Riportata al n. CXIII.
(5) L'allegato che si omette reca modificazioni al testo del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, riportato al n.
CXXXVI.










